LE RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE, MA ANCHE QUELLE DEL COMMITTENTE
“La copertura assicurativa è prestata a condizione che l’assicurato sia in possesso del certificato di installazione; provveda all’attivazione tutte le volte che nei locali che contengono le cose assicurate non vi sia presenza di persone; lo mantenga efficiente”.
Questa è una frase che vi sarà capitato o vi capiterà di leggere, perché si tratta di una nota contenuta in un contratto di assicurazione sulla casa.
L’impianto, cui si fa riferimento, è “un impianto automatico di allarme antifurto”, e qui entro in gioco io.
Perché, attenti bene:
in caso di assicurazione sulla casa contro il furto, i primi documenti che vi chiederanno saranno le certificazioni dell’impianto di allarme. E, se un impianto non ha le certificazioni, non solo molto probabilmente non funzionerà come dovrebbe (e già qui…), ma potreste vedervi tolti eventuali risarcimenti dell’assicurazione, se nel contratto di assicurazione avete dichiarato di avere un impianto di allarme.
Questo implica che, a monte, siano rispettati degli obblighi molto precisi, sia da parte di chi installa l’impianto, sia da parte di chi commissiona il lavoro (il cliente, voi):
- l’installazione di un impianto di allarme deve essere a norma;
- l’installatore ha delle responsabilità, da contratto;
- l’installatore deve rilasciare una certificazione (vedremo quale);
- anche il cliente ha delle responsabilità.
Analizziamo un punto alla volta.
A REGOLA D’ARTE
L’installazione di un impianto di allarme deve essere a norma
La linea di partenza di tutto il discorso è una norma: la CEI 79-3.
La CEI 79-3 è stata pensata e scritta da un comitato di tecnici esperti, il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e dà delle prescrizioni (cioè delle disposizioni) su:
- progettazione;
- installazione;
- esercizio
- e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina.
Un impianto può dirsi “a regola d’arte” se rispetta questa norma.
Se rispetta questa norma, un impianto è progettato, installato e manutenuto per essere efficiente.
Per spiegare il significato di “efficiente”, dovrei farvi leggere tutte le 90 pagine della norma; diciamo che ci sono dei paletti che vanno seguiti in tutte le fasi del lavoro, affinché un impianto possa essere definito tale.
Una delle prime cose che devono essere fatte, per esempio, è stabilire il “grado di sicurezza” di un impianto di allarme.
I gradi vanno da 1 a 4 e stabiliscono il grado di sicurezza che si vuole raggiungere e quale vulnerabilità può avere il mio impianto. Si seguono delle tabelle e dei criteri molto precisi: quante porte, finestre o accessi perimetrali ci sono? La casa è isolata oppure no? Gli accessi sono a una certa altezza o al piano terra? Un altro parametro riguarda le conoscenze che possono avere gli intrusi (es. grado 1, “gli intrusi o i rapinatori hanno una scarsa conoscenza degli impianti di sicurezza e dispongono di una limitata gamma di attrezzi reperibili” fino al grado 4 in cui “gli intrusi o i rapinatori abbiano le capacità e le risorse per pianificare in dettaglio un’intrusione o una rapina e dispongono di una gamma completa di attrezzature”)
P.S. La norma parla di “vulnerabilità”, perché nessun edificio è impenetrabile e nessun allarme può garantire una protezione al 100%.
Esempi: se ho una abitazione non isolata al piano terra di una palazzina (quindi con accessi praticabili con altezza inferiore ai 4 metri), per ottenere un grado 1, dovrò installare dei rilevatori su ogni porta e finestra e qualche rilevatore interno nei punti più sensibili e di passaggio (trappola) oppure i rilevatori in ogni stanza; per ottenere un grado 2, anche dei sensori esterni che mi proteggano anche dallo scasso… e così via per ogni grado di sicurezza.
Attenzione! Nella scelta del sistema di allarme da installare, il cliente deve conoscere il grado di sicurezza dell’impianto di allarme. Ma lo vedremo nell’ultimo punto.
E a proposito di assicurazioni: nel contratto di assicurazione di un mio cliente, c’era una scala che andava per gradi di sicurezza, e i gradi corrispondevano proprio a quelli della norma CEI. Quindi, se l’impianto fosse stato di grado 1, ci sarebbe stato un certo premio; se di grado 2, sarebbe stata prevista una riduzione…
L’INSTALLATORE HA DELLE RESPONSABILITÀ
La dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, l’installatore deve rilasciare al cliente la dichiarazione di conformità. Vuol dire che:
- l’impianto è stato installato in conformità al documento di progettazione;
- l’impianto è conforme a qualsiasi legge, specifica nazionale o europea;
- l’impianto è stato realizzato “a regola d’arte”;
- le componenti e i materiali dell’impianto sono idonei;
- l’installatore ha controllato l’impianto affinché garantisca la sicurezza delle cose/persone protette e il corretto funzionamento dell’impianto.
L’installatore deve, deve, deve rilasciare sempre la dichiarazione di conformità.
Se non lo fa o se lo fa in modo incompleto, ci sono delle sanzioni:
- da cento a mille euro;
- diventa reato se la certificazione viene falsificata.
Solo imprese abilitate
È una tutela per il cliente anche perché possono rilasciare la dichiarazione di conformità solo le imprese ABILITATE, cioè con precisi requisiti tecnici e professionali e iscritte alla Camera di commercio. Insomma, potrete evitare delle belle truffe!
Se l’impresa non è abilitata, scatta anche qui il reato, quello di esercizio abusivo di una professione.
Quindi, con la dichiarazione di conformità, potrete valutare in modo molto rigoroso la diligenza professionale di chi installa il vostro impianto.
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, a imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3. (decreto ministeriale 37/08, articolo 8)
C’è una procedura
La norma CEI descrive, passo passo, la procedura di progettazione e installazione che un professionista deve seguire: per esempio, deve concordare con il cliente l’obiettivo da raggiungere, in base alle cose da proteggere e alla sicurezza delle persone; deve definire le aree da proteggere; fare un sopralluogo; valutare il tipo di edificio; valutare dove posizionare i vari dispositivi (rilevatori, dispositivi di segnalazione…); garantire la massima semplicità nell’inserimento e nel disinserimento, per l’uso futuro da parte del cliente; lo stesso vale per le componenti dell’impianto, che il cliente deve riuscire a usare con facilità; tutto deve essere verificato, prima di essere “messo in servizio”. Meglio anche prevedere un periodo di prova del sistema, concordato con il cliente, per ridurre al minimo i falsi allarmi.
Capite che niente è lasciato al caso o può essere fatto in modo impreciso… perciò servono professionisti abilitati.
Nota bene: sembrano procedure lunghe e complesse, in realtà sono normali valutazioni che un professionista fa in fase di sopralluogo e di analisi/preventivo.
LE TUE RESPONSABILITÀ, CLIENTE
- Devi chiedere all’installatore e conoscere il grado di sicurezza del tuo impianto.
- Devi chiedere la certificazione dell’impianto.
Ogni cliente, infatti, ha il diritto di farsi dare la dichiarazione di conformità: fatevela rilasciare a lavori finiti, senza aspettare troppo.
Se l’installatore rimanda o vi dice che non è importante, non credetegli: forse i materiali che ha usato non sono a norma, forse non ha l’abilitazione a rilasciare questo documento, forse non conosce le norme (male!) o forse non vuole darvi la certificazione.
In ogni caso, un installatore serio rilascerà sicuramente la dichiarazione.
Se accettate l’esecuzione non a norma, condividete con l’installatore la responsabilità, perché sapete che vi state affidando a un installatore non serio.
3 E la manutenzione?
Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza (…), tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. (decreto ministeriale 37/08, articolo 8)
In più:
- abbiamo visto che esiste la norma sulla regola dell’arte del CEI, per cui gli impianti devono essere installati e manutenuti da personale qualificato per essere efficienti nel tempo.
- Alcune polizze assicurative richiedono, per obbligo, la manutenzione programmata da parte di personale qualificato, affinché possano coprire eventuali furti o danni. È come il tagliando della macchina: se lo facciamo, manteniamo efficiente il nostro mezzo di trasporto e possiamo restare dentro la garanzia.
Il concetto è: l’assicurazione può dare la responsabilità a chi ha trascurato di mantenere efficiente l’impianto. La responsabilità della manutenzione ricade sul cliente, dice la norma CEI, che deve affidarla a personale addestrato o sulla base di un programma (manutenzione preventiva, almeno annuale) e/o su chiamata (manutenzione correttiva).
Il cliente deve anche:
- riferire tempestivamente ogni difetto dell’impianto; per esempio, un mio cliente si è accorto subito e mi ha subito segnalato di un sensore su una finestra che funzionava male; il sistema lo diceva, quando si trattava di inserire l’allarme, ma il cliente ha anche eseguito le semplici verifiche che periodicamente il menù test della centrale ricorda di fare.
- evitare, grazie alla manutenzione, degli allarmi indesiderati;
- riferire ogni cambiamento nella costruzione o nell’uso dei locali dove si trova l’impianto, se questi cambiamenti modificano il funzionamento dell’impianto stesso;
- conservare e presentare, al momento della manutenzione, tutti i documenti relativi all’impianto (documento di descrizione, dichiarazione di conformità…).
Impianti efficienti, sì grazie
La sirena che suona non appena manca la corrente elettrica: quante volte ne sentiamo una, magari durante un temporale? Significa che non si è provveduto neanche al cambio delle batterie!
La sirena può mettersi a suonare durante la notte anche perché, in caso di guasto alla centrale, la batteria è vecchia e non tiene la carica.
Cosa puoi controllare tu, cliente
Puoi (dovresti) fare delle ispezioni visive: gli apparecchi sono in buono stato?
Puoi fare anche delle semplici prove con il menù “Test” della tastiera.
Quando? Ogni 6 mesi circa.
Ci sono manomissioni o guasti?
L’allarme si inserisce e disinserisce correttamente?
I sensori funzionano? E le segnalazioni acustiche/ottiche (es. sirene)?
La trasmissione dello stato di allerta avviene correttamente? Via sms/email o telefonata alle forze dell’ordine?
Se manca la corrente, l’impianto continua a funzionare?
Cosa controllo io, installatore
Ogni 2-4 anni (in base al tipo di impianto, all’uso, all’usura…), io come installatore faccio una serie di verifiche di funzionamento, sull’efficienza delle parti dell’impianto, in caso di mancanza di corrente, sensibilità e portata dei sensori, efficienze e autonomia delle batterie e degli alimentatori…
Le istruzioni per l’uso e manutenzione sono riportate sia nella dichiarazione di conformità che nel libretto di uso e manutenzione che io rilascio sempre al termine dei lavori.